Uno dei tormentoni che affliggono il Soft Gunner coscienzioso è quello della classificazione della ASG (Airsoft Guns) e dei limiti cui esse sono assoggettate. Il più controverso è quello della loro capacità offensiva collegata al fatto che esse sparano a raffica.
Analizzando le normative vigenti, alcune circolari, l'autorevole parere del noto E. Mori e, poi, anche un manuale utilizzato dagli ispettori delle Camere di Commercio per le verifiche degli articoli venduti dai negozi, tra cui figurano anche le ASG - posso dire quanto segue.
La Legge Italiana che disciplina il settore delle armi è la n. 110 del 18 aprile 1975 (http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1975/lexs_245199.html). Con la legge n. 526/99, il testo originario ha subito modificazioni al fine di essere armonizzato con le più recenti disposizioni derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. La modifica è consistita nell’aggiornamento di alcuni articoli della legge originaria, uno dei quali è quello che definisce la classificazione delle armi rispetto alla loro capacità offensiva. Tuttavia, la modifica del testo originario non ha modificato la definizione delle armi, come si evince dal seguente articolo le cui parti importanti per quanto ci riguarda, ho evidenziato in rosso.
Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Altro articolo della stesse legge, rilevante ai fini della presente discussione, appare essere il terzo che recita:
Articolo 3
Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Infine, della stessa legge, l’ultimo articolo che riguarda il nostro hobby è il n. 5, che recita:
Anche di questo articolo, ho evidenziato in rosso il testo che può influire sul nostro hobby. Ri-cito:
“I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.”